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Informative Generali

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01/04/2010
SINTESI DELLE MODIFICHE CHE IL D.LGS. 106/09 HA APPORTATO AL D.LGS. 81/08

Con D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009 sono state adottate le disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 81/2008 (-Attuazione dell-art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro-), a circa un anno di distanza dalla sua entrata in vigore. --Il D. Lgs. 106/2009, pubblicato sul S.O. n. 142/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto scorso, - in vigore dal 20 agosto.

 

- DELEGA DI FUNZIONI

Viene introdotta all’art. 16 comma 3 D. Lgs. 81/2008 una presunzione di conformità all’obbligo di vigilare sull’operato del delegato da parte del delegante laddove vi sia l’adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30 comma 4 del decreto in oggetto. Viene inoltre introdotto il comma 3-bis che riconosce espressamente la facoltà del soggetto delegato di subdelegare specifiche funzioni, previa intesa con il datore di lavoro, alle condizioni già descritte dai commi 1 e 2 dell’art. 16 in commento.

 

- VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVO DOCUMENTO

Nell’ambito dell’ obbligo di effettuare la valutazione di tutti i rischi, connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi, viene inserita una nuova tipologia di rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (art. 28 comma 1). La valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato di cui al comma 1 cit. è rinviata al 1° agosto 2010 o alla data di elaborazione delle indicazioni della Commissione ex art. 6 D. Lgs. 81/2008, se precedente (art. 28 comma 1-bis). In merito alla redazione del documento di valutazione dei rischi viene superato il vincolo della data certa, sostituita da una data attestata dal datore di lavoro e sottoscritta dal RSPP, RLS e dal medico competente (art. 28 comma 2). Fermo restando l’obbligo di procedere immediatamente alla valutazione del rischio, in caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro ha ora la possibilità di redigere il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività (art. 28 comma 3-bis)); il termine si riduce a 30 giorni nel caso di aggiornamento del documento nelle ipotesi di cui all’art. 29 comma 3.

 

- CONSEGNA DEL DVR E DEL DUVRI AL RLS

Per entrambi i documenti citati, DVR e DUVRI viene ora esplicitamente prevista la facoltà di fornire tale copia su supporto informatico nonché il vincolo di consultazione in azienda (art. 18 comma 1 lettere o) e p)).

 

- FORMAZIONE

Viene previsto l’obbligo di formazione dei dirigenti oltreché dei preposti.

 

- APPALTI

In merito alla disciplina degli appalti di cui all’art. 26 D. Lgs. 81/200, si osserva il riferimento alla necessaria disponibilità giuridica del committente dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo . Infine, con l’introduzione del comma 3-bis viene superato l’obbligo del DUVRI, fatta salva la necessità di garantire la cooperazione e il coordinamento ex art. 26 comma 2, nei casi di servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.

 

- SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL RUOLO DI ADDETTO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

In merito alla possibilità del datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di addetto antincendio e primo soccorso, prevista nella precedente versione del D. Lgs. 81/2008 in tutti i casi di cui all’allegato 2, il correttivo ha apportato una incisiva riforma tramite l’introduzione all’art. 34 del comma 1-bis che riconosce la facoltà in commento esclusivamente nelle aziende sino a 5 lavoratori (sempre che non si tratti dei casi di cui all’art. 31 comma 6 decreto cit.).

 

- SORVEGLIANZA SANITARIA

Sono esplicitati i rapporti tra datore di lavoro e medico competente precisando che spetta al datore di lavoro: inviare i lavoratori alle visite mediche entro le scadenze previste dal piano di sorveglianza sanitaria (art. 18 lettera g)), comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro (art. 18 lettera g-bis)), concordare con quest’ultimo il luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio (art. 25 comma 1 lettera c)), con l’innovativo obbligo di conservazione degli originali per almeno 10 anni (art. 25 comma 1 lettera e)). All’art. 41 comma 2 vengono inserite le lettere e-bis) ed e-ter), legittimando con ciò le visite mediche preventive in fase preassuntiva (...in periodo di prova) e prevedendo la visita medica per il rilascio di idoneità alla ripresa del lavoro in caso di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi. Infine il comma 4-bis dell’art. 41 prevede che entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, previa consultazione delle parti sociali, vengano rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

 

- ASPETTI SANZIONATORI

Viene inserita l’estinzione agevolata degli illeciti amministrativi attraverso una procedura simile alla prescrizione ex D. Lgs. 758/1996; in tal modo l’illecito si estingue in seguito all’ottemperanza all’obbligo nel termine indicato dal verbale di accesso ispettivo e al pagamento di una somma pari al minimo edittale previsto dal D. Lgs. 81/2008 (art. 301-bis). In merito all’istituto della sospensione di cui all’art. 14 del decreto in commento, il correttivo ha precisato, per quanto concerne l’ipotesi di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza, cosa si debba intendere per reiterazione fornendo la seguente definizione: “quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’allegato I”.